"Cattivi pagatori" - cosa è cambiato
Centrali rischi
Le centrali rischi sono dei sistemi informativi che forniscono al sistema bancario e finanziario informazioni, sia positive che negative, sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito e possono essere sia pubbliche che private:
Centrale rischi pubblica gestita dalla Banca d’Italia, per finanziamenti di importo superiore a 75.000 euro.
Centrale rischi pubblica gestita dalla SIA Società Interbancaria per l’Automazione (SIA) sotto la vigilanza della Banca d’Italia, per finanziamenti di importo inferiore a 75.000 euro e superiore a 30.000 euro.
Centrali rischi private per finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro.
Prima dell’entrata in vigore del Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie con provvedimento del Garante della Privacy (2005), le centrali rischi private conservavano il nominativo dei "cattivi pagatori" (ovvero di coloro che ritardavano il pagamento anche di pochi giorni) per più di 5 anni, rendendo più difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente regolarizzava la sua posizione.
Oggi i tempi massimi di conservazione dei dati sono stati ridotti a 36 mesi.
SIC - Sistemi di Informazioni Creditizie
L'1/1/2005 è entrato in vigore il “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (G.U. n 300 del 23 dicembre 2004).
Il codice di deontologia si applica ogni volta che vengono richiesti:
un prestito personale
un fido in conto corrente
una carta di credito
un finanziamento per acquistare a rate un bene o servizio
un mutuo
I sistemi di informazioni creditizie sono banche dati attraverso le quali banche e intermediari finanziari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti esclusivamente per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi. Tali dati, pertanto, sono consultati in occasione dell’istruttoria di un finanziamento, per valutare il merito di credito di un soggetto e il suo livello di indebitamento (ad esempio, la puntualità o il ritardo nel pagamento delle rate di rimborso), o durante la vita del finanziamento per il controllo del rischio di credito.
Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui sarà chiesto un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se il cliente ha presentato una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Il cliente, in ogni caso, ha diritto di conoscere i suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.) secondo i dettami previsti dal codice.
Tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC):
| Richieste di finanziamento |
6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa |
| Morosità di due rate o di due mesi poi sanate |
12 mesi dalla regolarizzazione |
| Ritardi superiori sanati anche su transazione |
24 mesi dalla regolarizzazione |
| Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati |
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) |
| Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) |
36 mesi |
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il nuovo codice di deontologia per i SIC prevede una riduzione dei tempi conservazione dei dati (max 3 anni) rispetto a quella in vigore fino al 2004: le centrali rischi private, infatti, conservavano il nominativo dei "cattivi pagatori" anche per più di cinque anni, rendendo più difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente regolarizzava la sua posizione.
Richieste di finanziamento
Quando un consumatore inoltra una richiesta di finanziamento, banche e finanziarie sono tenute a comunicarlo al SIC per evitare che lo stesso cliente possa richiedere più prestiti contemporaneamente.
Il nuovo Codice prevede che i dati relativi alle richieste di finanziamento possono essere conservati per un massimo di 6 mesi qualora l’istruttoria lo richieda; nel caso in cui la richiesta non è stata accolta (rifiuto) o il consumatore vi abbia rinunciato i dati possono essere conservati per un massimo di 30 giorni.
In mancanza di tale regola poteva accadere che la richiesta rimanesse visibile per più tempo, anche quando il prestito non veniva concesso; di conseguenza il cliente aveva maggiori difficoltà nell’ottenere credito.
Morosità di due rate poi sanate/ritardi superiori sanati - Temporanea morosità
In questo caso il consumatore ha regolarizzato il ritardo e il Codice prevede che:
se il ritardo riguarda due rate o due mesi la morosità deve essere cancellata entro 12 mesi dalla regolarizzazione;
se il ritardo riguarda oltre due rate o due mesi la morosità deve essere cancellata entro 24 mesi dalla regolarizzazione.
Eventi negativi non sanati - Definitiva morosità
Persino nei casi di morosità, gravi inadempimenti e sofferenze non regolarizzati, il Codice prevede che le informazioni sul finanziamento devono essere cancellate dal SIC entro 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso).
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)
Il Codice dispone che anche per i finanziamenti che si sono conclusi regolarmente le informazioni di “buona condotta” rimangano registrate nei SIC per un massimo di 36 mesi dall'ultimo pagamento.
Crif
CRIF S.p.A. è il gestore di EURISC, un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti.
La finalità del trattamento dei dati personali non è quella di classificare i “cattivi pagatori” evidenziando solo gli inadempimenti, ma quella di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie, riguardanti l'andamento dei singoli rapporti di credito.
La consultazione della banca dati, da parte di finanziarie e banche, è possibile solo in presenza della firma del cliente sulla clausola relativa al trattamento dei dati.
E’ bene sottolineare che CRIF non è una società finanziaria ma il gestore di un sistema di informazioni creditizie, pertanto, gli Enti partecipanti a tale sistema decidono in piena autonomia in merito all'accoglimento delle richieste di finanziamento, attenendosi ai propri criteri interni di valutazione.
Infine, si ricordi che CRIF non gestisce alcun archivio dei protesti. Eventuali richieste di accesso o contestazioni sui dati relativi ai protesti possono essere inoltrate direttamente alle Camere di Commercio di competenza.
Diritto di accesso ai dati personali
Per ottenere l'integrazione o la modifica dei dati è possibile rivolgersi a CRIF, agli Enti partecipanti che li hanno inseriti, o alle associazioni di consumatori (Adiconsum, Assoutenti, Codacons, Federconsumatori) che grazie ad un protocollo di intesta possono usufruire di un canale preferenziale che consente di accedere ai dati anche in soli 10 giorni.
Per esercitare il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel sistema di informazioni creditizie EURISC si procede in maniera differente a seconda che si tratti di consumatore o azienda:
Consumatore - Persona fisica
Inviare una richiesta via fax. Alla stessa dovranno essere allegati una fotocopia leggibile di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ e del tesserino del CODICE FISCALE.
Azienda - Legale Rappresentante di una ditta o società
Inviare una richiesta via fax. Alla stessa dovranno essere allegati una fotocopia leggibile di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ del Legale Rappresentante e del documento comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio.
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